LA FIGURA DEL COMMITTENTE NELLE OPERE EDILIZIE PRIVATE
DEFINIZIONE DEL COMMITTENTE
Il Committente è oggi il soggetto protagonista dell'avvio di un'opera edilizia; infatti, il Dgls 81/2008, all'art. 89 lett. b), lo definisce come “il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto”.
In capo al Committente, oltre agli obblighi derivanti a suo carico dal contratto con il quale affiderà le opere ad uno o più esecutori [1] (imprese o lavoratori autonomi), graveranno anche diversi adempimenti dalla cui inottemperanza, anche parziale, conseguiranno responsabilità di diversa natura . In via residuale e a titolo di puro esempio, può ricorrere il caso in cui non sia egli stesso a promuovere l'intervento come nel caso di pericolo per la pubblica incolumità. [2]
Quindi, risulta fondamentale esplicitare le fattispecie di tali adempimenti anche perché i medesimi si riflettono sulla determinazione del corretto costo delle opere, [3] che ricordiamo essere l'argomento cardine intorno al quale ruotano i vari articoli che via via pubblicheremo.
GLI ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE
In merito agli adempimenti è importante che il Committente sappia, con le dovute diversificazioni da caso a caso, che interventi di modesta entità (ad esempio piccole manutenzioni) non lo esimono da importanti e precisi compiti: anzi, proprio nell'esecuzione di piccoli lavori il Committente può essere portato a sottovalutare diverse situazioni in grado invece di esporlo a gravi rischi, in particolare per ciò che riguarda il rispetto della sicurezza.
Prima di affrontare l'esecuzione di un intervento edilizio il Committente dev'essere a conoscenza di quali siano potenzialmente gli aspetti da prendere in considerazione.
Proponiamo nell'allegato elenco una traccia di carattere generale e non indirizzata ad un particolare tipo di intervento .
In linea semplificativa ed in prima battuta, indichiamo almeno quanto segue:
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entità delle risorse finanziare disponibili;
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classificazione del tipo di intervento edilizio a livello urbanistico;
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ammissibilità dell'intervento;
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stima dell'importo di spesa presunto;
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tempi necessari per ottenere i permessi e per eseguire i lavori;
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tipologia di contratto necessario per eseguire i lavori;
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adempimenti ai sensi del Dlgs 81/2008;
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responsabilità civili e penali.
Soffermandoci sul punto 7 dobbiamo dire che alcuni importanti adempimenti sono in stretto legame con determinate condizioni, che dipendono a loro volta dal tipo di intervento edilizio da eseguirsi, e precisamente:
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lavori soggetti a Permesso di costruire (titolo edilizio);
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lavori non soggetti a Permesso di costruire (titolo edilizio);
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lavori eseguiti da una sola impresa;
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lavori eseguiti da due o più imprese;
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importo lavori minore di € 100.000;
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importo lavori maggiore di € 100.000;
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entità presunta dei lavoratori inferiore a 200 uomini-giorno;
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entità presunta dei lavoratori superiore a 200 uomini-giorno;
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presenza o assenza in cantiere di rischi particolari come definiti dall'allegato XI D.lgs 81/2008.
Senza approfondire in questa fase alcune delle voci appena elencate, che tratteremo nelle prossime pubblicazioni, le possibili combinazioni di tali condizioni comportano a carico del Committente, come già detto, precisi adempimenti relativi a due aspetti fondamentali che riguardano:
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la gestione della sicurezza dei lavoratori e relativa nomina del coordinatore;
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la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi chiamati ad eseguire le opere.
Per agevolare il lettore proponiamo uno schema riepilogativo semplificato che riprende ciò che prevede il D.lgs 81/2008.
È importante evidenziare che il Committente può delegare i propri compiti e/o adempimenti ad un altro soggetto, definito Responsabile dei Lavori; [4] in tal caso graveranno su quest'ultimo le relative responsabilità.
AFFIDAMENTO DEI LAVORI
La scelta dell'impresa (o delle imprese) a cui affidare i lavori dovrà essere indirizzata su uno o più soggetti che per capacità ed organizzazione siano in grado di portare a compimento l'opera in linea con le norme di sicurezza previste per i cantieri temporanei e mobili e nel rispetto delprogetto e del [5] capitolato speciale quando previsti; in ogni caso dovrà essere sempre rispettato lo standard di qualità delle opere in base a leggi, [6] regolamenti e norme vigenti in materia.
In difetto di una scelta oculata il Committente incorre nella c.d. “responsabilità in eligendo”. [7]
Durante la fase di ricerca e di scelta dell'esecutore, il Committente deve anche considerare preliminarmente se intenda o meno concorrere, nelle vesti di privato, all'esecuzione stessa di parte dei lavori, caso questo che mette in discussione la genuina ricerca e scelta dell'esecutore. Rimanendo su questa ipotesi molto azzardata, occorre capire se trattasi di opere di modesta entità tali da essere eseguite in economia diretta e per le quali non vi sarebbe motivo di ricorrere ad impresa a tutti gli effetti specializzata, o se trattasi di opere per le quali occorra una specifica competenza. Nel primo caso, ossia lavori condotti in economia , l'ipotesi è perseguibile facendo dei precisi distinguo; nel secondo caso il Committente privo di competenza e di titolo per eseguire opere importanti e complesse andrà ad assumersi gravi responsabilità sconfinando in un terreno che può solo procurargli grandi rischi di tipo civile e penale: questa ipotesi è francamente da escludersi.
Diversamente, se il Committente intende operare all'interno del proprio cantiere (seppure complesso e difficoltoso) in veste di titolare di impresa o come lavoratore autonomo, ciò sarà sempre possibile, salvo naturalmente il rispetto di tutti gli adempimenti e l'accollo delle responsabilità previste per gli esecutori delle opere.
Il Committente ha invece il diritto e il dovere, sia in fase preventiva che esecutiva, e non come esecutore delle opere, di effettuare l'attività di controllo e di assumersi i compiti previsti dal D.lgs 81/2008;
La modalità di affidamento dei lavori risente direttamente di alcune condizioni:
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eventuale frazionamento dell'appalto;
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tipologia di intervento;
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entità dei lavori;
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complessità dei lavori;
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categorie delle opere.
Evidenziamo, a titolo d'esempio, alcune possibili modalità in merito alla scelta degli esecutori:
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affidamento ad un'unica impresa, che opererà in piena autonomia;
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affidamento a più imprese, ognuna delle quali lavorerà in autonomia ma nel rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento, il c.d. PSC; [8]
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affidamento ad una o più imprese e ad uno o più lavoratori autonomi;
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affidamento ad un solo lavoratore autonomo;
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affidamento a più lavoratori autonomi.
È importante sottolineare il caso in cui i lavori siano affidati ad un'impresa (appalto) [9] e ad uno o più lavoratori autonomi (contratto d'opera): [10] in siffatta situazione sarebbe consigliabile per il Committente concordare con l'impresa l'accollo dell'onere del controllo dei lavoratori autonomi; questo costituirebbe un aggravio economico per l'impresa, aggravio che quest'ultima dovrebbe riversare sul Committente stesso, ma che porterebbe per quest'ultimo l'esonero da pesanti responsabilità in merito al coordinamento dei lavoratori autonomi stessi.
Considerazioni sull'affidamento
L'INGERENZA SECONDO LA CASSAZIONE
Secondo alcune pronunce della Cassazione, quando il Committente impartisce specifiche direttive all'appaltatore, se tali direttive limitano l'autonomia di quest'ultimo si parla di ingerenza parziale : in tal caso, ad esempio, il Committente risponderà in concorso con l'appaltatore dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione di un appalto.
Se le direttive impartite sono tali da ridurre l'appaltatore a mero esecutore di ordini si parla di ingerenza totale: in tal caso, nell'esempio sopra riportato solo il Committente risponderà dei danni ai terzi.
(Cass. Civ. Sez. III Ord. 22/04/2019 n. 11194).
Alla luce di quanto sopra è evidente che il Committente che decida di ricoprire il proprio ruolo “limitandosi” a questo, dimostrerebbe di comportarsi secondo principi di buon senso evitando di esporsi a pesanti responsabilità che destabilizzerebbero tutti i rapporti negoziali con le imprese, i lavoratori autonomi, la Direzione Lavori, il coordinatore per la sicurezza e, non ultimo, con gli organi di controllo e vigilanza quali l'Ispettorato del Lavoro e l'Asl.